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Linee guida per le prestazioni psicologiche via internet e a distanza
Pubblicato su "La Professione di psicologo" 02/2004- on line dal 22/05/2004
Nelle more di una codificazione deontologica nei termini di cui all’articolo 41 del Codice Deontologico degli psicologi italiani

PRINCIPI GENERALI
  1. I principi etici e le regole di deontologia professionale dello psicologo si applicano anche nei casi in cui le prestazioni, o parti di esse, vengono effettuate a distanza, via Internet o con qualunque altro mezzo.
    L’utilizzo di tali mediazioni per la pratica professionale richiede particolare attenzione e cautela da parte dello psicologo, soprattuttoladdove esse sono non usuali, innovative o sperimentali e comunque in carenza di conoscenze sulle implicazioni secondarie del loro utilizzo sia sul piano della teoria e della tecnica professionale, che sul piano relazionale.
  2. La conoscenza del Codice Deontologico è indispensabile per una attenta riflessione sullo sviluppo dell’intervento professionale dello psicologo,soprattutto nei casi di utilizzo di mezzi di comunicazione nuovi per tale ambito e nei casi dilimitata esperienza professionale.
  3. Ogni nuovo o innovativo mezzo di comunicazione utilizzatonell’esercizio della professione di psicologo necessita dell’identificazione del profilo dellesuespecifiche caratteristiche e quindi delle sfide professionali che pone sul pianodell’appropriatezza epistemologica, teorica, tecnica e deontologica.
  4. Al momento attuale, in basealla deliberazione n. 19 del 23 marzo 2002 del Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi Italiani, le pratiche di attività psicodiagnostica e psicoterapeutica effettuate via Internet potrebberorisultare non conformi ai principi espressi negli artt. 6, 7 e 11 del vigente CodiceDeontologico degli Psicologi Italiani, ed in tal caso sarebbero sanzionabili. la Professione diPsicologo 2/04 Prestazioni psicologiche a distanza: linee guida deontologiche Le prestazionipsicologiche a distanza richiedono particolare cautela da parte dello psicologo, anche a causadella carenza di conoscenze sulle implicazioni secondarie del loro utilizzo, sia sul piano della teoria e della tecnica professionale, che sul piano relazionale.
ASPETTI SPECIFICI 1. SICUREZZA 1.1Identità degli psicologi 1.1.1 - Gli psicologi devono essere riconoscibili in modo da poterneverificare l’identità e il domicilio. 1.1.2 - Gli psicologi associati che sviluppano siti Webdevonofacilitarne l’identificazione come siti appartenenti a psicologi iscritti all’Ordineprofessionale. 1.1.3 - Lo psicologo singolo o associato che offre prestazioni via internet ètenuto a segnalare al proprio ordine professionale di appartenenza l’indirizzo web del sito presso ilquale eroga tali prestazioni. 1.1.4 - Gli psicologi sono tenuti a specificare la loro iscrizione all’Ordineprofessionale. Se specificano anche l’appartenenza ad associazioni scientifiche devonorendereidentificabili e contattabili tali associazioni e reperibili i relativi statuti. 1.1.5 - Dove unservizio è fornito da più psicologi, questo deve essere chiaramente specificato. In ogni caso deveessereidentificabile l’autore della prestazione. 1.1.6 - Se i professionisti coinvolti afferiscono a professionalità diverse queste devono essere chiaramente identificabili. Nel sito web in cui vengono offerte prestazioni psicologiche devono essere fornite informazioni relative alle norme professionali e alcodice deontologico vigenti, ed alle modalità di consultazioni dei medesimi. 1.2 Identificazione degliutilizzatori 1.2.1 - Di norma va richiesta l’identificazione dell’utente. 1.2.2 - Anche nei casi in cuiuna data prestazione preveda in generale la possibilità di garantire l’anonimato dell’utente, lopsicologo deve sempre valutarne la compatibilità caso per caso. La garanzia dell’anonimato dovràcomportare sempre, da parte dello psicologo, l’adozione di pre- 65Prestazioni psicologiche adistanza: linee guida deontologiche Nel sito web in cui vengono offerte prestazioni psicologiche devono essere fornite informazioni relative alle norme professionali e al codice deontologico vigenti, edalle modalità di consultazione dei medesimi. cauzioni supplementari, in relazione anche alla possibilità che gli utilizzatori possano necessitare di specifiche tutele o avere uno specifico stato giuridico (per esempio un minore). 1.2.3 - Gli psicologi che garantiscono l’accesso anonimo a prestazioni professionali devono specificare chiaramente quali prestazioni sono compatibili con l’anonimato e quali non lo sono. 1.2.4 - Le prestazioni professionali che garantiscono l’anonimatosono allo stesso modo soggette alle regole sul consenso informato ancorché acquisibile solo con un identificativo del cliente.1.2.5 - Le prestazioni professionali a distanza rivolte a minori o a clientisoggetti a tutela necessitano di particolare attenzione e maggiori misure di sicurezza. Va prestata particolare attenzione alla autenticità del consenso da parte di coloro che esercitano la potestà genitoriale o la tutela. 1. 3 Protezione della transazione 1.3.1 - Gli psicologi devono accertarsidella sicurezza delle transazioni, comprese le operazioni finanziarie, e della riservatezza delle informazioni psicologiche e personali, anche attraverso l’utilizzo di tecnologie finalizzate. 1.3.2 - Va comunque ricercata la massima sicurezza sul sito Internet, sulla linea telefonica o su altri mezzi elettronici utilizzati, attraverso idonea strumentazione (hardware e software) e compreso l’uso dei servizi cifrati. 1.3.3 - I livelli di sicurezza devono essere sempre aggiornati. 66 2.RISERVATEZZA 2.1 Riconoscimento dei limiti 2.1.1 - Gli psicologi devono assicurarsi che gli utenti siano informati sullalegislazione relativa alla protezione di dati su qualsiasi tipo di supporto siano registrati, alla comunicazione delle informazioni e sui limiti alla riservatezza, per esempio nei casiincui ricorre obbligo di referto o di denuncia. 2.1.2 - Gli utenti vanno informati circa i dati custoditi ei loro diritti su di essi. 2.2 Conservazione dei dati 2.2.1 - Le regole sulla custodia dei dati e delle informazioni si applicano anche per le prestazioni a distanza per qualsivoglia tipologia di supporto otecnologia venga utilizzata. 2.2.2 - Gli psicologi devono tenere conto della possibilità chel’interazione attraverso mezzi telematici può comportare la registrazione e la memorizzazione delle informazioni anche da parte dell’utente. 3. RELAZIONE CON LE CARATTERISTICHE DI SPECIALI SERVIZIOFFERTI DA INTERNET 3.1 - Gli psicologi che offrono prestazioni a distanza devono tenere conto che il servizio è utilizzabile anche al di fuori dei confini nazionali e che gli utentipossono afferire a nazionalità, etnie, religioni, costumi e riferimenti normativi disomogenei rispettoa quelli del professionista, nonché del fatto che regolamentazioni diverse (o assenti) dellaprofessione di psicologo in altre nazioni possono indurre aspettative inadeguate, incongrue o errateda parte dell’utilizzatore.4. APPROPRIATEZZA 4.1 La ricerca di base 4.1.1 - In considerazionedel rapido sviluppo dei sistemi di comunicazione e delle ricadute di questi sulla pratica professionale a distanza, gli psicologi devono utilizzare con cautela soprattuttoquelli ancora mancanti di una base di ricerca consolidata. 4.1.2 - È un dovere professionaledello psicologo che opera a distanza di informarsi sulle caratteristiche e sui limiti dei mezzi utilizzati e ditenere conto della ancora ridotta disponibilità di informazioni sulle differenze conl’interazione diretta. 4.1.3 - Lo psicologo tiene conto dei limiti della propria competenza suglistrumenti e sulla tecnologia che utilizza e, conseguentemente, attiva servizi ed intraprende soloattività compatibilicon tali limiti. 5. COMPITI DEGLI ORDINI TERRITORIALI 5.1.1 - È opportuno che ciascun Ordine territoriale tenga un registro aggiornato dei sitiin cui gli iscritti offrono prestazioni psicologiche. 5.1.2 - È opportuno che ciascun Ordine territoriale istituisca un gruppo di studio allo scopo di monitorare le attività psicologiche svolte, via internet e distanza, nel proprio territorio di competenza.
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